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Assegni non trasferibili, nuove disposizioni: come evitare la sanzione?

Da Redazione

Marzo 13, 2018

Assegni non trasferibili, nuove disposizioni: come evitare la sanzione?
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Il MEF ha diffuso una guida per evitare gli errori dovuti all’omissione della clausola “Non trasferibile” sugli assegni. Sono stati contestati circa 1700 titoli di pagamento perché non in regola e le contestazioni riguardano sia l’emittente che il ricevente dell’assegno. Per il momento nessuna sanzione, solo oblazioni.

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Mini sanzione per assegni non trasferibili

Il 4 luglio 2017 è entrata in vigore la sanzione da 3.000 a 50.000 euro che spesso colpisce anche i cittadini che hanno utilizzato gli assegni senza la clausola di non trasferibilità in buona fede. Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato una guida per spiegare quali sono le trappole e come evitare sanzioni. L’assegno trasferibile è un titolo che si paga a vista quindi possiamo dire che è equiparabile ai contanti ed è sottoposto a limitazioni per effetto della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio. L’apposizione della clausola di non trasferibilità e del nome del beneficiario assicurano la tracciabilità.

Assegni in forma libera: cosa sono e come funzionano

La norma antiriciclaggio impone alle banche e alle Poste il rilascio di carnet di assegni con la clausola di non trasferibilità ed è possibile chiedere moduli di assegni privi della clausola, ovvero in “forma libera”. Per ogni modulo si paga un’imposta di bollo di 1,50 euro. Questo tipo di assegni sono validi sono per importi inferiori a mille euro. Per i libretti rilasciati prima del 2008 che non riportano la clausola di non trasferibilità si deve apporre il nominativo del beneficiario oppure il traente all’atto di emissione dell’assegno deve apporre la dicitura “non trasferibile”.

Oblazione: quando si paga?

Dopo aver ricevuto la contestazione si può decidere se pagare l’oblazione oppure aspettare che si conclusa il procedimento sanzionatorio per fornire osservazioni e ottenere il proscioglimento totale con il pagamento di una sanzione inferiore all’oblazione. La sanzione minima applicabile è di 2000 euro. Con le regole valide sino a 3 luglio 2017 l’oblazione era parti al 2% dell’importo e quindi era molto vantaggiosa rendendo la vita facile ai soggetti dediti alle attività di riciclaggio.

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