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Biotestamento in Italia, cosa prevede la legge in discussione alla Camera

Da Redazione

Marzo 13, 2017

Biotestamento in Italia, cosa prevede la legge in discussione alla Camera
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Quello sul “fine vita” è un argomento di acceso dibattito in Italia già da alcuni anni. In un Paese che non è ancora riuscito a prendere una stabile posizione sul delicato argomento dell’eutanasia, oggi punibile dalla legge nelle forme dell’omicidio del consenziente o dell’istigazione al suicidio, la morte di Dj Fabo, portata all’attenzione della cronaca nazionale grazie al servizio delle Iene, ha suscitato reazioni di approvazione e di opposta disapprovazione da più parti politiche, facendo riemergere tuttavia il dibattito -da anni in letargo- sulla questione “fine vita“. Quando si affronta l’argomento, si fa troppo spesso confusione tra Eutanasia, suicidio assistito e biotestamento o testamento biologico: la prima è l’interruzione della vita di un paziente (eutanasia attiva) per mezzo di un farmaco somministrato da un medico e che può avere discipline differente da Paese a Paese; il secondo è la possibilità di un paziente cosciente ma malato di ottenere, previa visita medica, un trattamento che porti all’interruzione della sua vita e questo è quello di cui si è servito Dj Fabo in Svizzera; il biotestamento è proprio il disegno di legge in discussione alla Camera in Italia. Vediamo più di preciso di cosa si tratta.

Il testo sul biotestamento in discussione in Italia: i punti

Cosa prevede la legge sul testamento biologico in queste ore in discussione alla Camera? Innanzitutto il provvedimento si compone di 6 articoli. Il primo riguarda il consenso informato e vieta di conseguenza ogni operazione in assenza del consenso del soggetto interessato, tranne nei casi consentiti dalla legge e questo nel rispetto di diversi principi costituzionalmente garantiti come il diritto alla vita, alla dignità della persona e alla salute. Negli stessi diritti rientra anche quello all’informazione del paziente sulle sue reali condizioni di salute. Il consenso tramite biotestamento deve essere espresso in forma scritta e, se non possibile, tramite videoregistrazione o mezzi che consentano una comunicazione col paziente. Al paziente è riconosciuta la possibilità di modificare la sua volontà.

L’articolo 2 invece detta le norme sul consenso del minore o dell’incapace prevedendo che lo stesso possa essere espresso da chi ne abbia la responsabilità genitoriale o dal tutore. Le disposizioni anticipate di trattamento sono previste dall’art 3 che prevede, per qualsiasi persona, la possibilità di decidere di rinunciare a determinate cure in caso di una eventuale incapacità futura di autodeterminarsi e la possibilità di nominare una persona di fiducia (punto assai controverso). La legge sul biotestamento in discussione in Italia prevede altresì all’art. 4 la possibilità del paziente di definire in un atto una precisa pianificazione delle cure con il medico in caso di patologia cronica od invalidante.

 

 

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