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Lavoro Occasionale dopo i voucher: arrivano PrestO e Libretto Famiglia

Da Redazione

Giugno 23, 2017

Lavoro Occasionale dopo i voucher: arrivano PrestO e Libretto Famiglia
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Due novità per il lavoro occasionale in Italia: dopo l’abolizione dei voucher introdotti dalla riforma Biagi, modificati dal Jobs Act e al centro di un’apra polemica nel 2016, arriva con la manovrina di aprile (articolo 54bis) la nuova disciplina con due differenti strumenti: il contratto di prestazione occasionale PrestO che potrà essere utilizzato solo dalle aziende che hanno fino a 5 dipendenti con un limite di 5mila euro l’anno; e il Libretto Famiglia. Il primo prevede un compenso minimo per ogni lavoratore e potrà essere erogato fino a 2500 Euro, mentre il secondo è riservato per i piccoli lavori domestici, l’assistenza domiciliare le lezioni private e i servizi di baby sitting. Il valore nominale sarà di 10 Euro per prestazioni di un’ora ma l’utilizzatore dovrà versare 2 Euro per coprire i contributi Inps, il premio Inail e gli oneri gestionali. Anche in questo caso, il tetto massimo previsto ammonta a 2.500 Euro.

Sul Libretto Famiglia vige ancora silenzio, mentre per quanto riguarda PrestO sono trapelate alcune anticipazioni sull’utilizzo e su cosa è permesso e vietato fare: vige divieto assoluto di utilizzo per i committenti che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per lavorazioni in appalto di opere o servizi; per le imprese edili e simili. Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, l’utilizzo di lavoratori occasionali sarà limitato a esigenze temporanee o eccezionali, ovvero per progetti speciali, per lo svolgimento di lavoro d’emergenza o di solidarietà e per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli. Il lavoratore occasionale ha diritto all’assicurazione Inail e al versamento dei contributi alla Gestione Separata in ogni caso previsto.

Chi vorrà utilizzare PrestO, che alla fine è solamente un nuovo voucher, ha l’obbligo di iscriversi a una piattaforma informatica e l’utilizzatore, ogni 3 del mese successivo alla prestazione, deve comunicare i dati anagrafici del prestatore, il compenso pattuito, il luogo e la durata di svolgimento della prestazione. Il prestatore riceverà, a mezzo sms o email, la comunicazione inviata al committente. L’utilizzatore inoltre, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione e attraverso la medesima piattaforma, o via Contact center, ha l’obbligo di comunicare i dati anagrafici e identificativi del prestatore, luogo di svolgimento della prestazione, oggetto della prestazione, data e ora di inizio e termine della prestazione. Si può revocare la dichiarazione trasmessa entro 3 giorni al giorno programmato di svolgimento del lavoro occasionale. Il lavoratore, quindi, sarà pagato il giorno 15 del mese successivo con accredito nel Conto Corrente dichiarato in fase di iscrizione.

Nel caso si superino i limiti di importo previsti da PrestO o di prestazioni di durata pari o superiori a 280 ore nell’arco dello stesso anno, il rapporto di lavoro occasionale diventa in automatico un lavoro a tempo pieno e indeterminato. Sono guai nel caso di mancata comunicazione della prestazione lavorativa: sono previste sanzioni pecuniarie da un minino di 500 Euro a un massimo di 2.500 Euro.

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