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Legge sulla Privacy e CV: nuove regole per inserimento dati personali

Da Redazione

Luglio 20, 2017

Legge sulla Privacy e CV: nuove regole per inserimento dati personali
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Compilare il curriculum per farlo accettare dagli uffici del personale e trovare lavoro

La legge sulla privacy è molto importante da conoscere, quando si compila il proprio CV con i dati personali. Quante volte accade di leggere, solitamente nell’ultima pagina della maggior parte dei curriculum vitae, la frase “Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del D.Lgs.196/2003”? E, udite udite, senza questa dicitura, debitamente firmata, lo scritto può rischiare di finire nel cestino della carta straccia. La crisi del lavoro in Italia non impedisce al potenziale datore di lavoro di scartare il candidato che si è dimenticato di inserire la dicitura, anche perché, con le nuove regole sulla privacy, a nessun titolare viene voglia di essere citato per diffusione di dati personali e perdersi in tribunali e cause.

Legge sulla privacy e CV, le nuove regole

Per le nuove regole in vigore in materia di privacy, la dicitura deve essere apposta alla fine del CV e riportare la propria firma, in quanto le imprese tendono ad inserire i curriculum dei candidati nella banca dati per poterlo prendere in considerazione, anche perché sono dei dati sensibili come numero di telefono, indirizzo e addirittura, qualche volta, il codice fiscale. Unico caso in cui si è esonerati dal porre l’autorizzazione, secondo le nuove regole, è quello in cui sullo scritto non appaiano dati sensibili. Il Codice della Privacy, detto comunemente Legge sulla Privacy, non è uno scherzo, visto che prevede che chi procura danni per effetto dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art.2050 del Codice Civile.

Differenza dati sensibili e dati comuni nelle Legge sulla Privacy

Esiste una suddivisione netta tra dati personali sensibili e dati personali comuni. Secondo il Codice della Privacy, i primi sono tutti i dati a cui  è obbligatorio dare il consenso a fini pre-contrattuali o per scopi diversi dall’esecuzione degli obblighi contrattuali perché riguardano la sfera più intima della persona, ovvero idonei a rivelare la religione, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, lo stato di salute e la vita sessuale, oltre a quelli di carattere giudiziario.  I dati comuni, invece, sono tutti quelli che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, una persona fisica o giuridica o un ente: la loro presenza non richiede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Per qualsiasi violazione, è possibile ricorrere al Garante o al giudice civile per la protezione dei dati personali o per un risarcimento.

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