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Come funziona la procedura di esdebitamento

Da Redazione

Febbraio 07, 2022

Come funziona la procedura di esdebitamento
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Esdebitamento del fallito: caratteristiche generali

Quando una persona fisica deve estinguere un debito al quale non può far fronte, può ricorrere a una procedura agevolata cosiddetta procedura di esdebitamento. Questo dispositivo di legge, previsto dall’142 e successivi della Legge fallimentare,Regio Decreto del 1942, è stato introdotto dal decreto legislativo n. 5 del 2006 per avere poi successive modificazioni e aggiustamenti nell’ambito del diritto europeo e da sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia europea.
Questa procedura viene decretata da un tribunale, accordata dai creditori e dal curatore della società fallita, in casi di particolare merito del fallito. Con tale procedura e a seguito di una sentenza favorevole del tribunale, il debitore sarà liberato dai suoi obblighi e non sarà più costretto a restituire i debiti accertati.

Esdebitamento del fallito: condizioni generali

In giurisprudenza, la persona fisica indica un individuo legalmente riconoscibile con una persona in carne e ossa; diversamente dalla persona giuridica che può essere un’ente giuridico o un insieme di persone che si riuniscono in una società. La legge che riguarda l’esdebitazione del fallito, in qualità di individuo, permette di limitare la sua responsabilità debitoria verso i creditori attraverso il dispositivo dello sdebitamento che, però, può sussistere in particolari condizioni di inquadramento societario dell’attività soggetta a fallimento.
Le condizione generale di una persona che può richiedere lo sdebitamento sono:

  • Essere titolare di una ditta individuale;
  • Essere socio di una società dichiarata fallita, laddove la responsabilità debitoria ricada direttamente sul patrimonio personale dei soci, quali sono le società in accomandita semplice (SAS) e le società in nome collettivo (SNC).

L’esdebitamento del fallito può essere chiesto solamente a seguito della procedura fallimentare della società che lo ha visto responsabile dei debiti contratti.
Anche in caso di decesso del fallito, gli eredi sono legittimati a ricorrere alla domanda di esdebitazione dai debiti della società fallita ed essere esonerati dalla copertura integrale del debito.

Quando si applica

La legge, con questo dispositivo, cerca di tutelare il diritto a un’esistenza dignitosa di una persona fisica attraverso questa procedura di esdebitamento del fallito, oltre che a dare un limite alla fase debitoria e creditoria come strascichi di un fallimento societario. È però importante che sussistano delle particolari condizioni per le quali si applica questa procedura. Queste condizioni sono legate essenzialmente a due criteri generali: la meritevolezza del richiedente lo sdebitamento e il fatto di non essere già ricorso a questa procedura.
In particolare, la persona fisica che può chiedere di essere liberata dai debiti residui da pagare, a condizione che:

  • Cooperi con gli organi della procedura fallimentare, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo
  • Si adoperi per agevolare e non ritardare lo svolgimento della procedura di fallimento;
  • non abbia beneficiato di altro sdebitamento nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non abbia agito per rendere difficoltosa la ricostruzione del suo patrimonio personale o dei suoi soci, da parte degli organi di accertamento del fallimento;
  • non abbia avuto una condanna per bancarotta fraudolenta o per altri delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio.
  • non abbia consegnato al curatore fallimentare la propria corrispondenza di ogni genere, riguardante i suoi rapporti compresi nel fallimento (art. 48 della Legge fallimentare).

Esclusioni ed eccezioni dello sdebitamento

Una persona fisica che risulti fallita, può ricorrere a questa procedura di esonero dal pagamento dei debiti, ma ci sono casi nei quali i debiti non rientrano in questa procedura. Lo sdebitamento, infatti, non riguarda gli obblighi di mantenimento e alimentari eventualmente contratti dal richiedente che, in questo caso, non può far ricadere tali responsabilità nell’esercizio dell’impresa. Così come ogni altro obbligo derivante da rapporti estranei all’esercizio dell’attività soggetta al fallimento.
È importante ricordare, che la procedura si applica laddove le persone fisiche che falliscono siano in misura inferiore a quelle giuridiche. In pratica, non può essere richiesta questa procedura, a meno che il patrimonio societario non sia chiaramente in mano alla maggioranza delle persone fisiche che ne richiedono il beneficio.
Per potersene avvalere, la legge pone attenzione alla condotta del soggetto in questione. In nessun caso, il fallito debba aver cercato di mettere in atto azioni giudiziali pretestuose per ostacolare il processo di accertamento del fallimento; né dovrà aver causato difficoltà a coloro che lo dovevano accertare.

Come funziona

Quando sussistono tutti questi requisiti, la legge prevede che una persona fisica possa depositare l’istanza di sdebitamento entro un anno dalla fine del procedimento fallimentare dell’impresa al quale si fa riferimento. Dunque, attraverso l’assistenza legale di un avvocato, il fallito potrà consegnare la procedura di sdebitamento mentre è in corso il procedimento fallimentare dell’attività fallita.
L’avvocato presenterà l’istanza al giudice e questo, in via preliminare, verificherà che ci siano tutte le condizioni per concedere il beneficio e dichiarare l’impossibilità di esigere i debiti.
I creditori che non sono stati liquidati, saranno avvisati da una notifica che comunicherà loro la decisione del giudice di ammettere la domanda di sdebitamento; e saranno convocati per l’udienza che aprirà la fase istruttoria.
Oltre ai creditori, questo procedimento coinvolge anche il curatore fallimentare della società oggetto del fallimento. Il giudice, in fase istruttoria, ascolterà il parere di entrambi riguardo all’esigibilità dei debiti ancora da riparare.
A quel punto, il tribunale si riunirà per decidere di accogliere o respingere la domanda del fallito. In caso positivo, quest’ultimo non dovrà più far fronte al pagamento del debito dovuto, degli interessi e delle garanzie accessorie al diritto di credito. In caso di decreto di rigetto della domanda del fallito, questo potrà ricorrere in appello.

Esdebitamento: un caso concreto

In una seduta del 2020, il Tribunale di Cremona, in seduta collegiale composta dai magistrati De Lellis, Scarsato e Grasselli, si è pronunciato in favore della procedura di sdebitamento di un ricorrente presentata in marzo, riguardo il fallimento, dichiarato in gennaio, della società alla quale apparteneva.
Dalla liquidazione dell’attivo sociale, era stato ricavato solo un piccolo importo del passivo totale; ma il Tribunale ha ammesso come buona la procedura di sdebitamento richiesta da questo debitore. Nella fattispecie, dopo le procedure di pignoramento e vendita dei beni della società fallita, erano stati ricavati € 313.298 a fronte di un passivo totale di € 7.837.133. In questo caso il Tribunale ha ritenuto sufficienti la soddisfazione dei creditori ipotecari per l’1,54% e dei creditori privilegiati per il 12,84%.

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