Diffamazione su Facebook: l’offesa in bacheca è meno ‘grave’ di quella mezzo stampa
Da Redazione
Febbraio 07, 2017
La diffamazione su Facebook a livello giuridico non può essere trattata come quella mezzo stampa. L’offesa sui social network raggiunge un pubblico ampio, proprio come i giornali, ma per la Cassazione questo non basta per l’equiparazione. La giurisprudenza in materia di diffamazione Facebook e più in generale mezzo social, ha un nuovo tassello importante, costituito dalla sentenza 4873/17 della 5° sezione della Corte di Cassazione.
Nello specifico si tratta della pronuncia di respingimento di un ricorso che era stato presentato dal procuratore della Repubblica di Imperia. Il giudice aveva impugnato l’ordinanza del gip in merito al fascicolo di indagini su quanto scritto da un imputato catanese nei confronti di un terzo soggetto. I fatti risalgono al 2013. La Cassazione ha stabilito che in quel caso si tratta di semplice diffamazione aggravata dal “mezzo pubblicità” diverso dal “mezzo stampa”.
La diffamazione aggravata è un reato penale regolato dall’art. 595 del Codice Penale che dice: «Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità […] la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro». I giudici della Corte di Cassazione inseriscono Facebook nella categoria “altro mezzo di pubblicità” escludendo anche l’applicazione della Legge speciale 47/1948 sulla stampa. L’offesa e la diffamazione sui social network può essere comunque punita con la pena sino a 3 anni, come stabilito dalla Cassazione in altre recenti pronunce.
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