Assicurazione furto e incendio. E’ legata alla RCA?
Da Redazione
Marzo 18, 2017
Capita con una certa frequenza che il premio assicurativo per la CRA sia pagato nei 15 giorni successivi alla scadenza, periodo in cui l’assicurazione per la responsabilità civile, a termini di legge, mantiene comunque l’operatività. Se lo stesso assicurato ha stipulato contestualmente anche la copertura per furto e incendio della vettura e la sua Auto viene rubata nei 15 giorni successivi alla scadenza RCA, l’assicurazione deve risarcire?
Il problema è da valutare ragionando in duplice modo: La RCA per effetto della Legge Bersani non può essere considerata a tacito rinnovo, questo è stato vietato dalla Legge citata. Nonostante tutto, mantiene la validità di copertura nei 15 giorni successivi anche nel caso in cui il cliente decidesse nel frattempo di cambiare compagnia. La strada per le garanzie accessorie, come la furto e incendio, segue strade diverse: in genere le compagnie mantengono per le garanzie accessorie il tacito rinnovo ma per queste non esiste il periodo quindicinale di tolleranza.
Se non viene pagata alla scadenza resta sospesa nei suoi effetti, salvo il diritto dell’assicuratore di pretenderne comunque il pagamento dal giorno successivo alla scadenza. Se non si è provveduto al pagamento, quindi, un furto che avviene successivamente alla scadenza, fosse anche solo di un minuto, non viene risarcito.
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