Coronavirus, la bozza del nuovo decreto: misure fino a luglio?
Da Redazione
Marzo 24, 2020
Persevera l’emergenza Coronavirus in Italia: nonostante il miglioramento nei numeri dei bollettini degli ultimi giorni relativamente a contagiati e (purtroppo) deceduti, lo Stivale sembra ancora lontano dal totale debello del virus. E se nelle ultime settimane i decreti si sono susseguiti e le punizioni per tutti coloro che non rispettavano le nuove ordinanze si sono giustamente inasprite, adesso il Consiglio dei ministri valuta una stretta ancora più dura, una presa di posizione estrema per combattere questa situazione.
Come? Oggi è spuntata la bozza dell’ultimo decreto anti-contagi, un provvedimento che ad oggi non è ancora ufficiale, ma che per come è stato strutturato racchiuderebbe tutte le misure prese dal 5 marzo in avanti, andando però a limitare ulteriormente le attività. Un provvedimento che potrebbe durare addirittura fino al 31 luglio 2020. Un’ipotesi che spaventa, ma che deve essere presa in considerazione.
Coronavirus, la bozza del nuovo decreto: le novità
Per quanto riguarda la sanzioni, è possibile una ulteriore stretta che prevederebbe multe dai 500 fino addirittura ai 4.000 euro per chi trovato nell’atto di violare le regole: punizioni quindi sempre più salate per i “furbetti” vista la frequenza con la quale sono stati sorpresi sino a questo momento. Passando invece alle possibili nuove misure urgenti per evitare il prolungarsi del contagio, specificando che al momento il documento non sembra convincere tutti i ministri, ecco cosa si legge al suo interno:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;
c) divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto, nonché completa chiusura degli stessi;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;
n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
p) sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
r) limitazione, sospensione dell’apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
s) limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche con possibilità di fare salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
z) limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o chiusura di fiere e mercati, garantendo comunque un’adeguata reperibilità dei generi alimentari;
bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
ee) disporre misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) consentire o comunque regolamentare la modalità di lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
3. L’introduzione di ulteriori o più gravose misure limitative della libertà di circolazione, fatta comunque salva quella personale, non può essere disposta per oltre sette giorni senza un’espressa previsione di legge e comunque esclusivamente in casi territorialmente circoscritti di assoluta necessità per l’evidente insufficienza delle misure di cui al comma 2, a contenere e contrastare adeguatamente il rischio per la salute pubblica.
Fonte: iltempo.it
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